Marchi, brevetti, disegni
Marchi
Un marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un’impresa produce o mette in commercio.
Possono costituire marchi d’impresa: i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.
I requisiti per la registrazione sono:
- novità: è la mancanza di analoga applicazione sul mercato
- capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri
- liceità: quando non è contrario all’ordine pubblico e al buon costume
Non possono costituire oggetto di registrazione di marchio:
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o del servizi
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto
- gli stemmi o gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia nei casi e alle condizioni menzionate nelle convenzioni stesse nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione
- i segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura sulla qualità dei prodotti o servizi
Durata della registrazione: dieci anni rinnovabili ad oltranza
Brevetti
Un brevetto per invenzione è un titolo che garantisce un monopolio di sfruttamento dell’ogetto di brevetto, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.
Può costituire oggetto di brevetto: un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico.
I requisiti per la registrazione sono:
- novità: un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica; lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato ma anche all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
- attività inventiva: un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica;
- industrialità: un’invenzione è suscettibile di applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola;
- liceità: l’attuazione dell’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume;
Non possono costituire oggetto di registrazione di brevetto:
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale e le presentazioni di informazioni
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze.
- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse:
Sono invece ammessi: i procedimenti che coivolgono l’ingegneria genetica e i procedimenti microbiologici ed i prodotti ottenuti derivati.
le topografie di prodotti a semiconduttori e le nuove varietà vegetali registrabili seguendo apposite disposizioni.
Durata della registrazione: venti anni non rinnovabili (con tasse di mantenimento cadenzate).
Disegni e modelli
Disegni e modelli ornamentali consentono di tutelare l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
Requisiti per la registrazione:
novità: un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti
carattere individuale: un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione (una volta si parlava di “speciale ornamento” conferito al prodotto) o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima
industrialità: un disegno o modello è suscettibile di applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola
liceità: l’attuazione del disegno o modello non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume
Durata della registrazione: la registrazione per disegni ornamentali dura cinque anni, rinnovabili fino a 25, dalla data di deposito della domanda.Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l’utilità, può essere chiesta contemporaneamente la registrazione per modelli e per disegni ornamentali e il brevetto per modelli di utilità, ma l’una e l’altra protezione non possono venire cumulate.
Modelli di utilità
Il modello di utilità, secondo la legge italiana, è un’invenzione “atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego”. Riguarda l’aspetto tecnico e quindi è affine al brevetto di invenzione.
Requisiti per la registrazione: sono gli stessi dell’invenzione ovvero novità, originalità o attività inventiva, industrialità, liceità). In questo caso però la novità e l’originalità possono anche non essere assolute ma essere riferite solo alla particolare efficacia di applicazione o comodità di impiego di macchine, strumenti, utensili o oggetti.
Durata della registrazione: Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.
Estensione: Il brevetto per modello di utilità è un tipo di tutela non riconosciuta in tutti gli Stati in quanto molti di essi accettano solo la distinzione tra Invenzione e Modello Ornamentale. Il modello di utilità, consiste nella forma nuova di un prodotto industriale, che dia al prodotto stesso una “particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego”. La differenza tra modello di utilità e invenzione (invenzione di prodotto) è stata affidata ad un criterio qualitativo (che vede il modello come una “piccola invenzione”).



